Responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative derivanti dall’utilizzo di autovetture aziendali da parte degli amministratori

Responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative derivanti dall’utilizzo di autovetture aziendali da parte degli amministratori

In mancanza di un contratto stipulato tra l’azienda e l’amministratore, con cui disciplinare i rapporti inerenti la ripartizione della responsabilità derivante dall’utilizzo di un’autovettura aziendale, intervengono sia il Codice Della Strada all’art. 196 che la Legge n. 689 del 1981 sugli illeciti amministrativi.

In particolare, l’art 6 penultimo comma della L. n. 689 del 1981 introduce un’obbligazione solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, stabilendo il pagamento di dette sanzioni (anche) a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto.

Art. 6: Solidarietà

“Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

Come enunciato nell’ultimo comma, il soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, avrà il diritto di agire nei confronti del responsabile dell’illecito tramite l’azione di regresso per ottenere la restituzione dell’intero importo pagato.

“L’adozione dello schema civilistico della solidarietà, mostra anzitutto che, in materia di lavoro, la ditta, l’impresa, la società o gli altri soci non direttamente responsabili in una società di fatto o di persone, non sono chiamati, quali «responsabili» (in solido), a rispondere dell’illecito, ma soltanto a garantire «civilmente» il credito sanzionatorio vantato dallo Stato, per il tramite dell’organo di vigilanza.” Illeciti, sanzioni e rimedi a cura di Pierluigi Rausei.

“Il principio della solidarietà enunciato dall’art. 6 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo.

 

Particolare rilievo in materia di illeciti previdenziali assume il terzo comma del predetto articolo, che stabilisce: «se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta» ed al quarto comma che prevede il diritto di regresso per l’intero, per chi ha pagato, nei confronti dell’autore della violazione” (Min. lav., circ. n. 70/1982).

L’art. 196 del Codice Della Strada prevede il principio di solidarietà per le violazioni commesse dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica e punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Art 196 Codice Della Strada

 

“Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione. 1

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Note: (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

In conclusione, qualora un amministratore venga sanzionato per aver condotto l’autovettura aziendale in violazione del Codice Della Strada, in assenza di un diverso accordo scritto, sarà costui a dover subire gli effetti pregiudizievoli di detta condotta.

L’azienda eventualmente sarà tenuta a pagare dette sanzioni in vece dell’amministratore, poiché obbligata solidale, ma avrà comunque il diritto di ottenere il rimborso dell’intero importo dall’autore dell’illecito.