Garanzia di conformità nella compravendita

Garanzia di conformità nella compravendita

L’art. 129 del Codice del Consumo prevede l’obbligo del venditore di consegnare i beni conformi al contratto di vendita. Questa disposizione impone di prestare, quindi, garanzia legale per difetto di conformità.

La garanzia legale per difetto di conformità può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore, nel caso in cui il bene di consumo presenti una difetto di conformità rispetto al contratto di vendita.

Essa si manifesta ogni volta in cui il consumatore riscontra una differenza tra le caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle dell’articolo acquistato.

L’art. 129, comma 2, del Codice del Consumo elenca in maniera esplicita i casi in cui si presume che i beni siano conformi al contratto, sussistendo, ove pertinenti, le seguenti circostanze:

“a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

  1. b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
  2. c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
  3. d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”

Il “difetto di conformità” del bene ricevuto dal consumatore si manifesta, infatti, ogniqualvolta il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto,indipendentemente dalla gravità e dall’entità della violazione (cfr. Trib. Genova, Sez I, 27 aprile 2010, ved art. 129 cod. cons).

La garanzia legale, tuttavia, è applicabile non a tutti i guasti che il veicolo potrebbe presentare, ma solo a quelli che siano conseguenza di uno specifico difetto di conformità esistente al momento del contratto: tra quanto, in particolare, dichiarato dal venditore o tra quanto ci si potrebbe ragionevolmente aspettare da un veicolo dello stesso tipo e quanto trasferito.

Quindi se si fosse trattato di normale usura o di operazioni dovute al normale utilizzo del mezzo, il ripristino sarebbe stato sicuramente a carico del proprietario. Considerando però che il Codice del Consumo tiene conto anche della “ragionevole aspettativa del cliente”, bisogna distinguere i vizi della cosa veri e propri rispetto al logorio della cosa dovuto al normale utilizzo. Infatti “ nessuna garanzia per vizi facilmente riconoscibile è dovuta dalla società venditrice all’acquirente quando si tratti di difetti congrui rispetto alla natura ed alle circostanze del contratto, ed allo stato di usura in cui si trova il bene al momento della vendita tenuto conto dell’anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi i quali non posso costituire difetto di conformità del bene venduto” (Trib. Roma, Sez. III, 05.07.2011, n. 14411).

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