Quesito: Quale validità è riconosciuta alla scrittura privata mancante della data?

Quesito: Quale validità è riconosciuta alla scrittura privata mancante della data?

Per analizzare la validità di una scrittura privata sottoscritta, ma priva di data, bisogna anzitutto verificare quali siano i requisiti essenziali del contratto.

Essi sono previsti dall’ art. 1325 c.c. e sono i seguenti:

– l’accordo delle parti;

– la causa;

– l’oggetto;

– la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Tra i requisiti, quindi, non risulta menzionata la data.

La dichiarazione, per essere attribuita al soggetto che l’ha espressa deve essere da lui sottoscritta: risulta qualificabile, quindi, quale elemento essenziale della scrittura privata la sottoscrizione, in quanto, attraverso quest’ultima, il soggetto fa propria la dichiarazione.

L’art. 2702 c.c., infatti, afferma che “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

La piena prova, però, attiene soltanto alla provenienza delle dichiarazioni da parte di chi ha sottoscritto, non riguarda il contenuto di esse (Cass civ., sez. lav., 6.5.1998, n. 4582).

Risultano elementi importanti, tuttavia non essenziali, della scrittura privata l’indicazione del luogo e del tempo della formazione (Cass civ., sez. lav., 6.5.1998, n. 4582), eccetto per i documenti per cui sono previsti tali elementi quali requisiti essenziali (ad es. art. 602 c.c. testamento olografo).

La data, in particolare, rappresenta la specificazione del giorno o dell’ulteriore dato identificativo del momento in cui la scrittura è stata compilata e, come tale, può avere rilevanza anche di fronte ai terzi allo scopo di accertare la relazione di anteriorità o di posteriorità cronologica tra la conclusione dei due contratti per tutti i fini in cui ciò possiede un rilievo.

L’art 2704, rubricato “data della scrittura privata nei confronti dei terzi”, dispone che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo di cui sopra, il Tribunale di Milano ha anche stabilito che “allorchè il contratto prodotto in giudizio sia privo di data, l’unica data certa attribuibile alla stipula del documentato rapporto è quella della produzione del documento stesso in giudizio” (Trib. Milano, 26.9.1999).

Inoltre il comma 2 del suddetto articolo 2704 c.c. dispone che “la data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova”.

La Corte di cassazione, infatti, ha stabilito che “in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell’opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento” (Cass. civ., sez. III, 3.8.2012, n. 13943)

In conclusione, la data di una scrittura privata non è un elemento richiesto ad substantiam e, quindi, la sua mancanza non condiziona la validità della scrittura privata, ma rileva ai soli fini probatori nei confronti dei terzi, essendo necessario dimostrare l’anteriorità o posteriorità del documento.

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