Revoca del testamento: le forme

Revoca del testamento: le forme

La revoca del testamento può essere attuata solo nelle forme tassativamente previste dalla legge.

Vige il principio del formalismo della revoca testamentaria, improntato al rispetto della volontà del de cuius.

In particolare, la revoca espressa, cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, può farsi soltanto nei seguenti due modi:

  • con un nuovo testamento da redigere in forma olografa, pubblica o segreta;
  • con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni;

La revoca tacita invece tramite i seguenti comportamenti concludenti:

  • redazione di un successivo testamento con contenuto incompatibile al precedente;
  • la distruzione del testamento olografo;
  • il ritiro del testamento segreto;
  • l’alienazione o trasformazione della cosa legata;

In forza del principio di tassatività delle forme di revoca testamentaria, non sono ammesse altre forme di revoca tacita o per facta concludentia.

Per quanto riguarda, nello specifico, la revoca tacita mediante redazione di un successivo testamento, si possono fare le seguenti precisazioni:

  • è l’esito di un’operazione ermeneutica, dovendosi avere riguardo alle nuove disposizioni testamentarie, la cui incompatibilità, rispetto a quelle precedenti, si trae dall’impossibilità materiale di una contemporanea esecuzione (Cass.Civ.Sez. II,6745/83).
  • Si tratta dell’espressione di un principio che dà prevalenza, in presenza di più manifestazioni di volontà incompatibili, alla volontà attuale, portatrice di interessi nuovi del disponente: il secondo testamento, infatti, costituisce una dichiarazione tacita di volontà, perché sottintende la volontà, inespressa, di revocare il testamento precedente.
  • “Nell’ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscrivere la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell’intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.” civ., sez. III, 2/3/2012 n. 4617

Pur non essendo espresso a chiare lettere, sembrerebbe potersi desumere dai principi sottesi a tale istituto e dalla genericità delle espressioni utilizzate dal legislatore, che la revoca tacita mediante testamento successivo possa attuarsi indipendentemente dalla forma olografa, pubblica o segreta di quest’ultimo, non sussistendo quindi una “classifica” gerarchica tra queste tre tipologie. Ad esempio, un testamento redatto in forma pubblica potrà essere revocato tacitamente da un testamento olografo successivo, purché contenente disposizioni incompatibili col precedente.