Conformità dei dispositivi di protezione individuale
L’articolo 17 del Regolamento UE 2016/425 sui “dispositivi di protezione individuale” prevede che la marcatura CE debba essere “apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile” e che “se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI”.
La marcatura CE deve, pertanto, essere apposta sul dispositivo di protezione individuale in modo visibile, leggibile e indelebile e qualora non fosse possibile (o fosse “ingiustificato a causa della natura del DPI”) la marcatura deve essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del dispositivo.
La recente legislazione d’urgenza all’art. 15 comma 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha attribuito all’INAIL la funzione di “validazione straordinaria” e in deroga dei dispositivi di protezione individuale, consentendo ai produttori e agli importatori l’immissione in commercio di DPI derogando alle vigenti disposizioni relativamente alle procedure ed alle relative tempistiche (e non con riferimento agli standard qualitativi dei prodotti): […] “I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti […]”.
Qualora all’esito delle procedura di validazione (straordinaria) da parte dell’INAIL i prodotti risultino non conformi alle norme vigenti “impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.
Occorre dunque che il fornitore esibisca la validazione straordinaria ottenuta dall’Inail.