Fusione per incorporazione e contratto di agenzia
In caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504 bis del c.c. la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società estinta, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
In particolare, nel rapporto di agenzia “è configurabile un trasferimento dell’azienda preponente – i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell’art. 2558 c.c. e non dall’art. 2112 relativo al lavoro subordinato – ove concorrano il requisito obiettivo della continuità dell’azienda come entità economica organizzata dall’imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell’azienda, quale che sia il mezzo tecnico – giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza. In siffatta ipotesi, l’onere probatorio relativo alla sussistenza della giusta causa, idonea a legittimare il recesso dal contratto di agenzia da parte dell’agente entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda preponente, spetta allo stesso agente, fungendo la giusta causa da elemento costitutivo della responsabilità dell’alienante.” Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2004, n. 21678, Puleo c. Soc. Am Rm in liquid. Giust. civ. Mass. 2005, 1
“La cessione d’azienda, che nel rapporto di agenzia è sussumibile nella fattispecie legale di cui all’art. 2558 c.c., può integrare una giusta causa di recesso dell’agente dal contratto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata – tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli dell’indennità da corrispondere alla fine del rapporto – e, più in generale, della regolare prosecuzione dell’attività dell’azienda cui è connessa l’attività dell’agente medesimo. (Nella specie, l’agente era receduto per giusta causa dal contratto di agenzia adducendo che la società cessionaria del sottostante rapporto, secondo le risultanze del relativo bilancio e dell’allegata relazione del collegio sindacale, non mostrava di offrire sufficienti garanzie di solvibilità e di consistenza economica e patrimoniale; la sentenza di merito che, pretermettendo l’esame della predetta documentazione, aveva escluso la sussistenza della giusta causa di recesso è stata cassata per insufficienza della motivazione dalla S.C., che ha enunciato l’anzidetto principio di diritto).” Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2007, n. 21445, Divisionali c. Soc. Fiat Auto Var. Giust. civ. Mass. 2007, 10 (non si rinvengono precedenti in termini).
Inoltre : “Il trasferimento dell’azienda preponente comporta ai sensi dell’art. 2558 che l’acquirente subentri nel rapporto, purché fra le parti del contratto di cessione non siano intervenuti patti diversi intesi alla novazione dei precedenti contratti.” Tribunale Torino, 25/02/2005, Allasia c. Soc. Vita Nova e altro, giur. piemontese 2006, 1, 83 (s.m.)
Daniele Balducci “Agenti e rappresentanti di commercio”: Fusione della società mandante
“Ai sensi dell’art. 2504 bis del c.c. la società che risulta dalla fusione o la società incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. Il rapporto di agenzia prosegue e all’agente di commercio viene inviata una comunicazione di subentro nel contratto: pertanto non vengono corrisposte le indennità di fine rapporto da parte della società incorporata o fusa.
In caso contrario si verificherebbe una vera e propria novazione contrattuale, che comporterebbe la stipulazione di un nuovo contratto con la società incorporante; d’altro canto la continuazione del rapporto è più vantaggiosa per l’agente perché determina una maggiore anzianità di servizio.”