Effetti della risoluzione del concordato preventivo sugli atti compiuti in esecuzione dello stesso

Effetti della risoluzione del concordato preventivo sugli atti compiuti in esecuzione dello stesso

La risoluzione del concordato preventivo può comportare la dichiarazione di fallimento del debitore.
La Corte di Cassazione 1 giugno 1999 n. 5306 ha ritenuto che gli atti dispositivi compiuti dal debitore durante la procedura conservino validità ed efficacia, purché non venga arrecato pregiudizio alla legittima aspettativa dei creditori riguardo alla consistenza dei beni ceduti o destinati alla liquidazione.
Conformemente a quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione con sentenza del 28 Ottobre 1976 n. 3943, ha affermato (in linea con l’opinione di autorevole dottrina) la perdurante validità ed efficacia degli atti compiuti nel corso della procedura nel rispetto del regime previsto, per cui i creditori che abbiano percepito delle somme in esecuzione del concordato non sono tenuti alla restituzione delle stesse, in applicazione analogica dell’art. 140, comma 3, seconda parte, l. fall.
Si esclude pertanto che i creditori debbano restituire quanto riscosso in adempimento del concordato, dovendo solo ridurre il credito da ammettere al passivo in relazione a quanto percepito.
Altra giurisprudenza (Cass. 2 aprile 1997 n. 2858) giudica privi di efficacia gli atti che, pur trovando la loro ragion d’essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alla finalità dell’istituto, in quanto eseguiti in violazione della par condicio creditorum e dell’ordine delle prelazioni.
In ogni caso vale il principio della salvezza di tutti gli atti che fossero regolarmente intercorsi e di ogni altra iniziativa che appaia conforme alle regole concorsuali.
I creditori, in definitiva, hanno diritto di trattenere quanto è stato loro corrisposto in pagamento ed ove si tratti di rapporti più complessi, che abbiano comportato l’attribuzione di beni o partecipazioni sociali, possono anche chiedere la corresponsione del residuo, anziché restituire quanto abbiano ricevuto.
Per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione si ritiene che essi conservino comunque la loro validità ed efficacia, quelli di straordinaria amministrazione invece solo se preventivamente autorizzati dal giudice delegato, poiché, in caso contrario, a seguito della dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare può esercitare l’azione di inefficacia ai sensi dell’art. 167 l. fall.
Per quanto riguarda invece la sorte degli atti compiuti dopo l’omologazione del concordato preventivo poi risolto:
La questione aveva sollevato diversi dibattiti da cui discendevano soluzioni opposte a seconda che si riconoscesse validità o meno al principio interpretativo della retrodatazione del periodo sospetto. Infatti qualora fosse stata esclusa la retrodatazione del periodo sospetto, non si sarebbe dubitato della revocabilità di tali atti, mentre qualora ne fosse stata riconosciuta l’efficacia la soluzione sarebbe stata più complessa, dovendosi operare una distinzione in relazione alla gratuità/onerosità degli atti compiuti dopo l’omologazione. Solo gli atti a titolo oneroso avrebbero mantenuto efficacia, se destinati all’esecuzione del concordato.
A seguito della riforma intervenuta con D. Lgs. 9 Gennaio 2006 n. 5, è stata normativamente riconosciuta la consecuzione dei procedimenti e l’esenzione della revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art 67, co. 3, l. e l. fall. il quale statuisce che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo (nonché dell’accordo “di ristrutturazione” previsto dall’art. 182 bis l. fall.) sono esonerati da revocatoria.
In base alla disposizione in esame, dunque, sono ora esentati da revocatoria solo gli atti suscettibili di essere considerati esecutivi del concordato preventivo: in mancanza, quindi, di tale connotazione l’atto potrà senza dubbio essere revocato.