Confisca autovettura – per guida in stato di ebbrezza – di proprietà del terzo, persona giuridica, estraneo al reato (s.a.s. – s.n.c. – s.r.l.)

Confisca autovettura – per guida in stato di ebbrezza – di proprietà del terzo, persona giuridica, estraneo al reato (s.a.s. – s.n.c. – s.r.l.)

La confisca di un’autovettura per guida in stato d’ebbrezza è prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del Codice Della Strada, rubricato“guida sotto l’influenza dell’alcool” il quale dispone:

“È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.   Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:                       […] c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.” 

In Giurisprudenza si sono succedute ed alternate interpretazioni divergenti della dicitura: “è sempre disposta la  confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato; in particolare con riferimento al requisito dell’estraneità al reato delle persone giuridiche intestatarie dei veicoli in questione.

Fino all’anno 2012 era interpretazione prevalente che le persone giuridiche fossero da ritenersi sempre persone estranee al reato e, quindi, che i beni ad essi appartenenti non fossero confiscabili ai sensi dell’art 186 comma 2 l. c).

“In tema di guida in stato d’ebbrezza, è inammissibile la confisca dell’autovettura appartenente ad una società in nome collettivo (della quale l’imputato sia socio), in quanto quest’ultima è soggetto giuridico estraneo al reato.” (Cass. Penale, sez. IV, 02/10/2009, n. 1536).

E’ da escludere la legittimità del sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria del veicolo guidato dal trasgressore nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), c. strad.: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) allorquando il veicolo appartenga a una società, pur quando l’autore del reato sia il legale rappresentante di questa. Infatti, la norma esclude la confiscabilità del veicolo e, pertanto, anche il sequestro preventivo a essa finalizzato, ove il veicolo appartenga a persona estranea al reato: dalla natura sanzionatoria della misura ablativa discende, in ossequio ai principi di legalità e di personalità della responsabilità penale, che la confisca può colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi, non potendosi, per l’effetto, fondare la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano, nel’assenza dei presupposti di legge che possano giustificare tale responsabilità. (Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, invece, aveva respinto l’appello avverso il provvedimento del g.i.p. che, a sua volta, aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’autoveicolo di proprietà di una s.r.l., in relazione alla controversia di guida in stato di ebbrezza contestata al legale rappresentate della medesima: la Corte ha disatteso l’argomento posto a fondamento del provvedimento impugnato secondo il quale, pur essendo la società sfornita di capacità penale, alla medesima dovevano addossarsi le conseguenze patrimoniali delle condotte criminose, poste in essere dagli organi rappresentativi della stessa).” (Cass. Pen. Sez. IV, 29/04/2010, n. 20093).

Dall’anno 2012 la Suprema Corte di Cassazione Penale ha iniziato ad esprimersi costantemente in senso contrario rispetto al precedente orientamento, disponendo quindi la confisca ex art. 186 comma 2, l. c Codice Della Strada, anche dell’autovettura appartenente ad una società; ciò fu ritenuto possibile in tutti i casi in cui, secondo precisi elementi di fatto, l’appartenenza dell’autovettura alla società risultasse da un’intestazione meramente fittizia o, comunque, essa fosse nella sostanziale disponibilità dell’autore dell’illecito.

Infatti la Corte ha affermato che:la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione purché non occasionali.”(Cass. Penale sez. IV, 29/3/2013, n. 36425 e Cass. Penale, 14/7/2015, n. 31262).

“A inibire la confisca obbligatoria del veicolo guidato dal trasgressore nelle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), c. strad.: tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro) è l’ ”appartenenza” del veicolo a “persona estranea al reato”: non integra, peraltro, la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato” la mera intestazione a terzi del veicolo, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia o che, in realtà, sia l’autore dell’illecito amministrativo ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Nella specie, la confisca del veicolo era stata adottata nei confronti di un veicolo, condotto dal trasgressore, ch risultava formalmente intestato a una società in nome collettivo di cui il trasgressore era socio e che risultava avere la sede legale proprio nel domicilio del trasgressore: per l’effetto, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione di applicare la confisca argomentata sul rilievo che il trasgressore, anche a rescindere dal dato formale dell’intestazione del veicolo, era nella concreta condizione di farne liberamente uso.)” (Cass. Penale, sez. IV, 23/2/2012, n. 10912).

“In tema di guida in stato d’ebbrezza, è esclusa la confisca del veicolo intestato a un terzo solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest’ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata l possibilità di circolazione del mezzo” (Cass. Penale sez. IV, 7/6/2012, n. 3977).

E’ da notare infine che, già prima del 2012, alcune pronunce (ad es. Cass. Penale, sez. I, 23/9/2010, n. 38633, Cass. Pen., sez. IV, 20/1/2011 n. 13751, Cass. Pen., sez. IV, 26/1/2011, n. 16553) ritenevano legittima la confisca ex art. 186 comma 2 l. c) Codice Della Strada del veicolo appartenente a persona giuridica.

“E’ legittima la confisca, per il reato di guida in stato d’ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l’autore del reato sia socio accomandatario.” (Cass. Penale, sez. I, 23/9/2010, n. 38633).

“Il titolare di un’impresa individuale che viene trovato alla guida dell’auto aziendale gravemente alterato dall’alcol o dalla droga rischia sempre la confisca del veicolo; non si può, infatti, ritenere in tal caso che il mezzo appartenga a terzi e pertanto è legittimo il sequestro finalizzato alla sottrazione finale del bene mobile.” (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/2011 n. 13751).

“Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) c. strad. anche se formalmente intestato a persona estranea al reato, può essere legittimamente assoggettato, a fini di confisca, alla misura cautelare del sequestro purché risulti che il trasgressore esercita sul bene un dominio concreto e non occasionale che può assumere la forma sia della detenzione che del possesso” (Cass. Pen., sez. IV, 26/1/2011, n. 16553).

In definitiva, in caso di guida in stato d’ebbrezza ed in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l (ex art. 186 coma 2, l. c) Codice Della Strada), qualora precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione in capo alla società sia del tutto fittizia oppure che l’autore dell’illecito abbia la sostanziale disponibilità del bene in questione, risulta alquanto concreta la possibilità che sia disposta la confisca del veicolo appartenente ad una persona giuridica.

28 Ottobre 2015

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